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Quali sono le mansioni del terzo responsabile?

Dopo aver parlato in generale del contratto di Terzo Responsabile per impianti termici, vediamo ora più nello specifico quali sono le mansioni e i doveri di questa figura.

Il Responsabile di impianto è tenuto a:

  • rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
  • rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
  • rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall’art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;
  • trasmettere attraverso l’applicativo Curit all’Autorità competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui al successivo punto 18, nei casi ove quest’obbligo è previsto in capo al Responsabile dell’impianto;
  • provvedere all’installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è responsabile;
  • porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell’eventualità in cui la responsabilità dell’impianto sia stata delegata ad un terzo.

Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica.

La stipulazione del contratto di Terzo Responsabile

L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta.

Il Terzo Responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell’impianto termico. Grava invece sull’operatore che esegue le specifiche operazioni sull’impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

Il Terzo Responsabile comunica, tempestivamente in forma scritta, al delegante l’esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell’atto di delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell’impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative.

La delega di Terzo Responsabile per condomini

Negli edifici in regime di condominio, l’Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, l’insieme dei condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo Responsabile ad effettuare i predetti interventi. L’autorizzazione va data tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.

In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo Responsabile decade automaticamente, senza precludere la possibilità di svolgere altre mansioni di manutenzione ordinaria.

Rinvio degli interventi di manutenzione dell’impianto termico del condominio

È prevista la possibilità che il delegante (l’Amministratore o il Proprietario) richieda che l’esecuzione degli interventi individuati dal Terzo Responsabile sia rinviata al termine della stagione di riscaldamento o di raffrescamento, previa approvazione dell’Autorità competente, onde evitare interruzioni di servizio.

Nel periodo che intercorre tra la richiesta dell’esercizio in deroga e l’esecuzione degli interventi, la responsabilità dell’impianto ritorna in capo al delegante.

Il Terzo Responsabile informa le Autorità competenti:

  • della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  • della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
  • della decadenza entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell’impianto.

Revoca o dimissione del Terzo Responsabile

Revoche o dimissioni volontarie dall’incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all’Autorità competente.

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